Che cosa succede se non viene effettuata la lettura del contatore?
Se la lettura del contatore non è stata effettuata per inaccessibilità totale o parziale (ossia il contatore è in una posizione che richiede l'intervento del cliente o di una persona che consenta l'accesso al luogo dove il contatore è installato), il distributore lascia un avviso apposito, invitando il cliente a contattare il suo venditore per fare l'autolettura.
Se la lettura fallisce per due tentativi consecutivi e il distributore non ha a disposizione un'autolettura valida, il distributore deve riprovare nel mese successivo al secondo tentativo fallito anche prendendo in considerazione fasce orarie diverse.
In ogni caso, in assenza di una lettura rilevata o di un'autolettura valida, il distributore comunica al venditore la sua stima, calcolata utilizzando tutte le letture o autoletture precedenti validate che ha a disposizione e il profilo di prelievo standard (ossia la curva di andamento dei consumi in base alle stagioni e alla tipologia di cliente).
Inoltre, il venditore deve informare il cliente delle cause che hanno impedito la lettura. Ciò avviene secondo le modalità indicate in contratto (mercato libero).
Il venditore, per tutti i punti del settore gas con frequenza di lettura diversa da quella mensile con dettaglio giornaliero, ha l'obbligo di mettere a disposizione dei clienti una modalità per la raccolta dell'autolettura comunicata dal cliente all'interno di una finestra temporale indicata in fattura.
Il venditore deve altresì comunicare al cliente la presa in carico o l'eventuale non presa in carico del dato di autolettura al momento dell'acquisizione del dato o, qualora non sia possibile una risposta immediata, entro i 4 giorni lavorativi successi. Il dato di autolettura sarà preso in carico dal venditore a meno che non risulti palesemente errato (in quanto di almeno un ordine di grandezza diverso dall'ultimo dato effettivo disponibile) e trasmesso all'impresa di distribuzione entro 4 giorni lavorativi. Il venditore è tenuto ad informare almeno una volta l'anno, ciascun cliente finale, della possibilità di comunicare l'autolettura.
(Atto 463/2016/R/com - TIF - Artt. 7 e 9-Delibera 04 agosto 2016 –AREA)