L'autolettura del gas consente agli utenti di inviare autonomamente i dati del proprio consumo alla compagnia fornitrice per evitare bollette inesatte.
Non effettuare l'autolettura nei tempi stabiliti non è critico, poiché eventuali eccedenze pagate verranno compensate o rimborsate nella fattura successiva tramite un conguaglio, in caso per esempio di autoletture in ritardo. È utile, tuttavia, effettuare regolarmente l'autolettura mensile come indicato sulla bolletta per mantenere l'accuratezza delle fatture, specialmente se ci sono stati cambi significativi nei consumi.
Se l'autolettura gas è in ritardo e non viene comunicato, i consumatori possono ricevere bollette basate su consumi stimati anziché reali. Perciò, durante la verifica annuale, il fornitore eseguirà un conguaglio per determinare se il cliente ha pagato di più o di meno rispetto al dovuto.
Se la lettura fallisce per due tentativi consecutivi e il distributore non ha a disposizione un'autolettura valida, il distributore deve riprovare nel mese successivo.
In assenza di una lettura rilevata o di un'autolettura in ritardo, il distributore comunica al venditore la sua stima, calcolata utilizzando tutte le letture o autoletture precedenti validate che ha a disposizione e il profilo di prelievo standard (ossia la curva di andamento dei consumi in base alle stagioni e alla tipologia di cliente).
Inoltre, il venditore deve informare il cliente delle cause che hanno impedito la lettura o se c’è stata un’autolettura in ritardo. Ciò avviene secondo le modalità indicate in contratto (mercato libero).
In caso di inaccessibilità totale o parziale al contatore, il distributore fornisce indicazioni per procedere con l'autolettura e, in assenza di dati validi, stima il consumo basandosi su letture precedenti e profili standard di consumo.
Il venditore, per tutti i punti del settore gas con frequenza di lettura diversa da quella mensile con dettaglio giornaliero, ha l'obbligo di mettere a disposizione dei clienti una modalità per la raccolta dell'autolettura comunicata dal cliente all'interno di una finestra temporale indicata in fattura.
Il venditore deve altresì comunicare al cliente la presa in carico o l'eventuale non presa in carico del dato di autolettura al momento dell'acquisizione del dato o, qualora non sia possibile una risposta immediata, entro i 4 giorni lavorativi successi. Il dato di autolettura sarà preso in carico dal venditore a meno che non risulti palesemente errato (in quanto di almeno un ordine di grandezza diverso dall'ultimo dato effettivo disponibile) e trasmesso all'impresa di distribuzione entro 4 giorni lavorativi. Il venditore è tenuto ad informare almeno una volta l'anno, ciascun cliente finale, della possibilità di comunicare l'autolettura.
(Atto 463/2016/R/com - TIF - Artt. 7 e 9-Delibera 04 agosto 2016 –AREA)
Per non dimenticarti dell’autolettura, leggi in questa FAQ: Ogni quanto tempo dev’essere letto il contatore?