OFFERTA AGN GAS CASA

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Referente dedicato per ogni necessità e nessun vincolo di durata contrattuale.
Offerta riservata alla clientela domestica.
Il prezzo previsto sarà di 0,10 €/Smc più il prezzo all'ingrosso (PSV).

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0,10 €/Smc + (PSV)
AGN GAS Casa
Offerta valida fino al 31/12/2024
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FAQ

  • Il Nome e Cognome o la Denominazione/Ragione sociale dell’intestatario della fornitura ed il relativo Codice Fiscale o la Partita Iva;
  • Il Recapito telefonico e l’eventuale indirizzo email dell’intestatario della fornitura.
  • PDR è il codice identificativo del contatore. Il codice PDR è composto da 14 numeri si può trovare:
    • in una vecchia bolletta del gas;
    • su un tagliandino posizionato sull’attacco del contatore;
    • nel caso di contatore elettronico, direttamente sul display, cliccando sul bottone.
    • Se non si trova il PDR, si dovrà richiedere al distributore locale oppure scrivere a: metano.agn@pec.it, fornendo il numero di matricola del contatore, località di ubicazione del punto, cap, etc.

Dopo aver inserito la richiesta, il cliente riceverà per e-mail un plico con la seguente documentazione:

  • Allegato H/40 - "Conferma della richiesta di attivazione della fornitura di gas" che dovrà essere compilata e firmata dal cliente;
  • Allegato I/40 – "Attestazione di corretta esecuzione dell'impianto" che dovrà essere compilata dal tecnico certificato che ha realizzato/modificato l’impianto del gas (idraulico) che dovrà allegare:
    • copia della visura camerale dell’impresa che non deve essere scaduta da almeno a 6 mesi
    • gli allegati tecnici obbligatori.

Una volta compilati e firmati gli allegati H/40 e I/40 il cliente dovrà inviare tutta la modulistica ad AGN ENERGIA.

Sarà Il tecnico del distributore, durante l'uscita, che verificherà la possibilità di posare il contatore all'interno dell'abitazione dove è già presente l'attacco. In genere, è possibile installare un nuovo contatore all'interno dell'abitazione, purché questo sia collocato in un locale diverso dal bagno e dalla camera da letto e dotato delle areazioni previste da legge.

L’autorità ha determinato le tempistiche massime che i fornitori di energia e i distributori devono rispettare nell’esecuzione delle proprie attività; ma, in parte, le tempistiche dipendono anche dal cliente se fornisce per tempo la documentazione necessaria.

La procedura prevede le seguenti fasi:

  • inserimento richiesta: 2 giorni lavorativi dalla ricezione del contratto/ documentazione
  • Sopralluogo: il distributore ha tempo 15 giorni lavorativi (30 in caso di lavori complessi) per fissare l'uscita del tecnico e inviare il preventivo.
  • Accettazione del preventivo: una volta ricevuto il preventivo per i lavori, il cliente dovrà accettarlo nelle modalità e nei tempi indicati nel preventivo ed effettuare il pagamento.
  • Esecuzione dei lavori: il distributore invierà un tecnico presso l’abitazione del cliente e i lavori dovranno essere eseguiti entro 10 giorni (60 giorni per lavori complessi).
  • Una volta compilati e firmati gli allegati H/40 e I/40 il cliente dovrà inviare tutta la modulistica ad AGN ENERGIA.
  • Posa e attivazione del contatore: se la documentazione è completa e correttamente compilata in ogni sua parte e le verifiche di conformità e sicurezza dell’impianto hanno esito positivo, il distributore la contatterà per organizzare l’uscita del tecnico che procederà con la posa e attivazione del contatore del gas. Il distributore ha tempo 10 giorni lavorativi per completare questa attività.

Una volta ricevuta conferma dal distributore che il contatore è stato posato, AGN ENERGIA procederà con l’attivazione della fornitura.

  • spesa per l'accertamento documentale: 80 € IVA esclusa a seconda della tipologia di impianto;
  • spesa gestione pratica AGN ENERGIA 120 € IVA esclusa

  • Il Nome e Cognome o la Denominazione/Ragione sociale dell’intestatario della fornitura ed il relativo Codice Fiscale o la Partita Iva; SDI
  • Il Recapito telefonico e l’eventuale indirizzo email dell’intestatario della fornitura.
  • PDR è il codice identificativo del suo contatore. Il codice PDR è composto da 14 numeri e lo può trovare:
    • in una precedente bolletta del GAS NATURALE;

La lettura del contatore GAS NATURALE necessaria per controllare se è in linea con quella che comunicherà la distribuzione tramite l’acquirente unico.

Per "modifica dell’impianto" si intende qualsiasi variazione, anche piccola, allo schema dei tubi del gas della tua abitazione, dal contatore fino ai fornelli o alla caldaia. In caso di modifica dell’impianto, il distributore, per procedere con l’attivazione del punto di fornitura, richiederà l’invio di alcuni documenti che il cliente dovrà compilare insieme al tecnico certificato che ha effettuato la modifica.

Si riceverà per posta, all’indirizzo indicato durante la sottoscrizione dell’offerta.

Diverse modalità di pagamento:

  • addebito diretto su conto corrente SEPA (Sepa Core Direct Debit): scegliendolo in fase sottoscrizione, il pagamento avverrà in modo automatico il giorno stesso della scadenza della bolletta.
  • bollettino: allegato alla bolletta e potrà essere pagato con uno dei seguenti metodi di pagamento:
    • con carta di pagamento
    • presso le agenzie postali e gli sportelli bancari.
    • tramite i servizi di pagamento online di Poste Italiane (www.posteitaliane.it) o i servizi di Internet Banking della Banca del cliente, dove si potranno inserire i dati del bollettino postale allegato alla bolletta.

I costi legati alla transazione varieranno a seconda della modalità di pagamento prescelta; il pagamento presso lo sportello bancario indicato in fattura è senza tali costi.

Per un contratto di fornitura Gas si riceverà una bolletta ogni 2 mesi se cliente domestico; mensile per business e/o condominio.

Quali sono le condizioni economiche di AGN ENERGIA per il gas naturale e come si compone il prezzo?
Per la fornitura di gas naturale verranno fatturate in bolletta le seguenti voci di spesa:

  • spesa per la materia gas naturale;
  • spesa per il trasporto e la gestione del contatore;
  • spesa per oneri di sistema.

Oltre a questi corrispettivi sono dovute le imposte.

Le corrette tempistiche in cui il cliente può comunicare le autoletture con relativa data di rilevazione, per ovviare a stime e / o conguagli, sono: se utenza domestica entro gli ultimi 3 giorni dei mesi pari dell'anno; per le utenze business entro gli ultimi 3 giorni del mese.

L’autolettura si può trasmettere chiamando il n. verde 800.80.81.80 interno 2 seguendo la voce guida, il cliente dovrà prendere i numeri prima della virgola.

L’autolettura si può trasmettere anche tramite MY AGN, la bolletta digitale, nei giorni indicati.

RICORDA: la lettura comunicata dal cliente verrà utilizzata per il calcolo della prossima bolletta, se validata dal distributore. Inoltre, si informa che in mancanza di autolettura cliente e/ o letture da distributore la bolletta viene emessa in acconto in relazione al consumo annuo contrattualizzato e/o base storica.

Per ottenere il duplicato della bolletta AGN ENERGIA, bisogna accedere all’Area Clienti e nel profilo personale si troveranno tutte le fatture riguardanti la fornitura. Ogni bolletta può essere scaricata sul dispositivo e consultata in qualsiasi momento.

Nell’area clienti, lo stesso cliente potrà verificare l’indirizzo di fatturazione e, se errato deve inviare mail ad : metano.agn@pec.it

il cliente comunque può richiedere l’attivazione della bolletta dinamica e/ o via mail che è un servizio gratuito al seguente indirizzo: metano.agn@pec.it

Nel caso in cui la fattura venisse smarrita, si potrà accedere all’ Area Clienti e recuperare la versione digitale della fattura. Inoltre, tramite la l’Area Clienti si potrà:

  • Visualizzare tutte le fatture emesse;
  • Stampare una copia della bolletta;

Richiesta duplicato: chiamando il n. verde 800808180 dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18:00 e il sabato dalle 8.30 alle 12.30 seguendo la voce guida per l'Energia Elettrica e / o gas naturale oppure scrivendo a: metano.agn@pec.it

Nel caso in cui il cliente non fosse registrato all’AREA CLIENTI, lo può fare cliccando qui www.agnenergia.com/it/area-clienti

Si precisa che, per i clienti domestici, P.IVA e Condomini, nel caso di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni per i quali si ritiene non sia maturata la prescrizione, a causa della presunta sussistenza di cause ostative ai sensi della normativa primaria e generale di riferimento, il venditore è tenuto ad integrare la fattura recante tali importi con una pagina iniziale aggiuntiva contenente il seguente avviso testuale:

“La fattura contiene importi per consumi risalenti a più di due anni per i quali si ritiene non sia maturata la prescrizione biennale, di cui alla Legge di bilancio 2018 (Legge n. 205/17) come modificata dalla Legge di bilancio 2020 (Legge n. 160/2019) per cause ostative ai sensi della disciplina primaria e generale di riferimento”

L’avviso di cui sopra dovrà essere accompagnato dall’indicazione dell’ammontare degli importi per consumi risalenti a più di due anni, dalla motivazione che ha determinato la comunicazione in questione e di una sezione che indica la possibilità di inviare un reclamo al venditore, nonché un recapito postale o fax e una modalità telematica o indirizzo di posta elettronica del venditore a cui far pervenire il reclamo medesimo.

Si precisa invece che il diritto del venditore a recuperare il saldo delle fatture non pagate si prescrive se non viene esercitato per 5 anni da quando lo stesso diventa esigibile (ovvero dalla data di scadenza della fattura). Tuttavia, se durante questo periodo il fornitore di energia pone in essere atti interruttivi della prescrizione (ad esempio, inviando una lettera di costituzione in mora), il termine di prescrizione inizia a decorrere di nuovo, come se non si tenesse conto del tempo già trascorso.

Spesso si fa confusione tra voltura e subentro, usandoli come sinonimi. Tuttavia, rappresentano procedure diverse.

Il subentro è l'attivazione di una fornitura per un nuovo utente dopo che il precedente ha cessato il contratto, disattivando il contatore. In pratica, il subentro equivale alla riattivazione del servizio.

La voltura, invece, riguarda il cambio di intestatario di un contratto di fornitura già attivo. Non c'è interruzione del servizio e il contatore resta funzionante, ma cambia solo il nome dell'intestatario.

Per esempio, se ti trasferisci in una nuova casa con il contatore disattivato, dovrai richiedere un subentro. Se invece il contatore è attivo, basta fare la voltura per cambiare l'intestatario del contratto.

Sia la voltura che il subentro possono essere richiesti per le utenze di luce e gas compilando le rispettive domande, con procedure specifiche per ciascuna esigenza.

Se devi richiedere una voltura, leggi qui.
Se invece sei interessato ad un subentro, questa è la guida di AGN ENERGIA.

L'autolettura del gas consente agli utenti di inviare autonomamente i dati del proprio consumo alla compagnia fornitrice per evitare bollette inesatte. 

Non effettuare l'autolettura nei tempi stabiliti non è critico, poiché eventuali eccedenze pagate verranno compensate o rimborsate nella fattura successiva tramite un conguaglio, in caso per esempio di autoletture in ritardo. È utile, tuttavia, effettuare regolarmente l'autolettura mensile come indicato sulla bolletta per mantenere l'accuratezza delle fatture, specialmente se ci sono stati cambi significativi nei consumi. 

Se l'autolettura gas è in ritardo e non viene comunicato, i consumatori possono ricevere bollette basate su consumi stimati anziché reali. Perciò, durante la verifica annuale, il fornitore eseguirà un conguaglio per determinare se il cliente ha pagato di più o di meno rispetto al dovuto.

Se la lettura fallisce per due tentativi consecutivi e il distributore non ha a disposizione un'autolettura valida, il distributore deve riprovare nel mese successivo.
In assenza di una lettura rilevata o di un'autolettura in ritardo, il distributore comunica al venditore la sua stima, calcolata utilizzando tutte le letture o autoletture precedenti validate che ha a disposizione e il profilo di prelievo standard (ossia la curva di andamento dei consumi in base alle stagioni e alla tipologia di cliente).

Inoltre, il venditore deve informare il cliente delle cause che hanno impedito la lettura o se c’è stata un’autolettura in ritardo. Ciò avviene secondo le modalità indicate in contratto (mercato libero).

In caso di inaccessibilità totale o parziale al contatore, il distributore fornisce indicazioni per procedere con l'autolettura e, in assenza di dati validi, stima il consumo basandosi su letture precedenti e profili standard di consumo.

Il venditore, per tutti i punti del settore gas con frequenza di lettura diversa da quella mensile con dettaglio giornaliero, ha l'obbligo di mettere a disposizione dei clienti una modalità per la raccolta dell'autolettura comunicata dal cliente all'interno di una finestra temporale indicata in fattura.

Il venditore deve altresì comunicare al cliente la presa in carico o l'eventuale non presa in carico del dato di autolettura al momento dell'acquisizione del dato o, qualora non sia possibile una risposta immediata, entro i 4 giorni lavorativi successi. Il dato di autolettura sarà preso in carico dal venditore a meno che non risulti palesemente errato (in quanto di almeno un ordine di grandezza diverso dall'ultimo dato effettivo disponibile) e trasmesso all'impresa di distribuzione entro 4 giorni lavorativi. Il venditore è tenuto ad informare almeno una volta l'anno, ciascun cliente finale, della possibilità di comunicare l'autolettura.
(Atto 463/2016/R/com - TIF - Artt. 7 e 9-Delibera 04 agosto 2016 –AREA)

Per non dimenticarti dell’autolettura, leggi in questa FAQ: Ogni quanto tempo dev’essere letto il contatore?

Secondo quanto previsto dall'Unione europea, da alcuni anni in Italia, come nel resto dei Paesi del continente, ogni consumatore domestico e non domestico può liberamente decidere da quale venditore e a quali condizioni acquistare energia elettrica e gas per le necessità della propria abitazione.
Chi esercita questo diritto entra nel cosiddetto "mercato libero", dove è il cliente a decidere quale venditore o tipo di contratto scegliere e quando eventualmente cambiarli selezionando un'offerta che ritiene più interessante e conveniente. Si tratta di una scelta volontaria, che non prevede alcun obbligo.
Al cliente finale che non esercita questa scelta o che è impossibilitato a farlo, saranno applicate le condizioni economiche e contrattuali regolate dall'Autorità.

L’autorità ha determinato le tempistiche massime che i fornitori di energia e i distributori devono rispettare nell’esecuzione delle proprie attività; ma, in parte, le tempistiche dipendono anche dal cliente: più velocemente comunica la documentazione necessaria, più rapidamente sarà attivata la fornitura.

Dopo aver inserito la richiesta, il cliente riceverà per e-mail il modulo per l' "Accertamento della delibera 40/2014" che dovrà compilare, con l’aiuto del tecnico certificato che ha realizzato/modificato l’impianto del gas, e inviare al distributore, insieme alla visura camerale dell’impresa del tecnico, seguendo le indicazioni che verranno fornite.

Se la documentazione è completa e correttamente compilata in ogni sua parte e le verifiche di conformità e sicurezza dell’impianto hanno esito positivo, il distributore la contatterà per organizzare l’uscita del tecnico incaricato di rimuovere i sigilli dal contatore, entro 10 giorni lavorativi.

Per riattivare il contatore sono previsti i seguenti costi:

  • contributo di riapertura del contatore per il distributore: da 30 € e importi maggiori a seconda della tipologia di contatore da riaprire;
  • costi amministrativi AGN ENERGIA pari a 40 € IVA esclusa.

  • Il Nome e Cognome o la Denominazione/Ragione sociale dell’intestatario della fornitura ed il relativo Codice Fiscale o la Partita Iva;
  • Il Recapito telefonico e l’eventuale indirizzo email dell’intestatario della fornitura.
  • PDR è il codice identificativo del suo contatore. Il codice PDR è composto da 14 numeri e lo può trovare:
    • in una vecchia bolletta del gas;
    • su un tagliandino posizionato sull’attacco del contatore;
    • nel caso di contatore elettronico, direttamente sul display, cliccando sul bottone.
    • Se non si trova il PDR, si dovrà richiedere al distributore locale oppure scrivere ad: metano.agn@pec.it, fornendo il numero di matricola del contatore, località di ubicazione del punto, cap, etc.

N.B. La lettura di apertura del contatore viene comunicata direttamente dalla distribuzione a chiusura pratica.

La pratica viene inoltrata al Distributore entro 2 giorni dalla ricezione della documentazione prevista ed evasa dal Distributore, in caso di ammissibilità, entro i termini previsti dalla Delibera 147:

  • 10 giorni lavorativi dalla nostra richiesta al Distributore per le forniture Gas

La richiesta di attivazione viene inviata al Distributore territorialmente competente solo dopo aver ricevuto i moduli correttamente compilati.
Per il Subentro sulla fornitura Gas il cliente verrà contattato da un consulente AGN ENERGIA che lo informerà sui dettagli dell’appuntamento con un tecnico incaricato dal Distributore di zona, per l’attivazione della fornitura.
Attenzione! Il Distributore locale varia a seconda della zona geografica ed è una Società diversa da AGN ENERGIA.

Per fatture con scadenza successiva al 01 marzo 2018 per le forniture di Energia Elettrica e al 1° gennaio 2019 per le forniture del gas il cliente può, nei casi di ritardi nella fatturazione superiori ai due anni, eccepire la prescrizione e pagare solo gli importi fatturati relativi ai consumi degli ultimi 2 anni.

Come chiarito dall'ARERA - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente - la richiesta di prescrizione si applica a tutti i corrispettivi oggetto della fattura, e quindi sia alle componenti fisse (inclusa la quota potenza) sia a quelle variabili, e può essere inoltrata inviando il modulo presente in fattura o scaricabile al link Modulo di prescrizione.

Se la lettura del contatore non è stata effettuata per inaccessibilità totale o parziale (ossia il contatore è in una posizione che richiede l'intervento del cliente o di una persona che consenta l'accesso al luogo dove il contatore è installato), il distributore lascia un avviso apposito, invitando il cliente a contattare il suo venditore per fare l'autolettura.
Se la lettura fallisce per due tentativi consecutivi e il distributore non ha a disposizione un'autolettura valida, il distributore deve riprovare nel mese successivo al secondo tentativo fallito anche prendendo in considerazione fasce orarie diverse.
In ogni caso, in assenza di una lettura rilevata o di un'autolettura valida, il distributore comunica al venditore la sua stima, calcolata utilizzando tutte le letture o autoletture precedenti validate che ha a disposizione e il profilo di prelievo standard (ossia la curva di andamento dei consumi in base alle stagioni e alla tipologia di cliente).
Inoltre, il venditore deve informare il cliente delle cause che hanno impedito la lettura. Ciò avviene secondo le modalità indicate in contratto (mercato libero).

Il venditore, per tutti i punti del settore gas con frequenza di lettura diversa da quella mensile con dettaglio giornaliero, ha l'obbligo di mettere a disposizione dei clienti una modalità per la raccolta dell'autolettura comunicata dal cliente all'interno di una finestra temporale indicata in fattura.

Il venditore deve altresì comunicare al cliente la presa in carico o l'eventuale non presa in carico del dato di autolettura al momento dell'acquisizione del dato o, qualora non sia possibile una risposta immediata, entro i 4 giorni lavorativi successi. Il dato di autolettura sarà preso in carico dal venditore a meno che non risulti palesemente errato (in quanto di almeno un ordine di grandezza diverso dall'ultimo dato effettivo disponibile) e trasmesso all'impresa di distribuzione entro 4 giorni lavorativi. Il venditore è tenuto ad informare almeno una volta l'anno, ciascun cliente finale, della possibilità di comunicare l'autolettura.

(Atto 463/2016/R/com - TIF - Artt. 7 e 9-Delibera 04 agosto 2016 –AREA)

Il distributore è il soggetto che installa il contatore, ne effettua la manutenzione e svolge l'attività di lettura. Il distributore deve compiere un tentativo di lettura: 
almeno una volta l'anno per i clienti con consumi fino a 500 Smc/anno;
almeno 2 volte l'anno, per i clienti con consumi superiori a 500 Smc/anno e fino a 1.500 Smc/anno;
almeno 3 volte l'anno, per i clienti con consumi superiori a 1.500 Smc/anno e fino a 5.000 Smc/anno;
almeno una volta al mese per i clienti con consumi superiori a 5.000 Smc/anno.
Ad esempio, se un cliente consuma 1.000 Smc di gas l'anno e il distributore è passato per la lettura il 1° febbraio, il cliente si può aspettare un ulteriore passaggio nell'autunno successivo, in quanto il distributore deve cercare, per ciascuna lettura, di recepire il prelievo relativo almeno all'80% del periodo di riferimento (1 anno, 6 mesi, 4 mesi a seconda del consumo del cliente). 

In caso di nuove attivazioni di fornitura a clienti che consumano meno di 5.000 Smc/anno, il primo tentativo di lettura deve essere effettuato entro 6 mesi dal giorno di attivazione del servizio. 
Il distributore può prevedere dei piani di rilevazione delle letture migliorativi rispetto a quanto previsto dall'Autorità, informandone l'Autorità e tutti i venditori presenti sulla sua rete. Inoltre deve pubblicare nel suo sito internet il calendario dei passaggi dei letturisti organizzato almeno per CAP comunale.

Si parla di tentativo e non di una lettura certamente effettuata, perché se il contatore si trova all'interno delle singole abitazioni non sempre il cliente è presente e può far accedere il letturista inviato dal distributore. Anche se il contatore non è in casa può essere necessario che una persona apra un portone o un eventuale cancello per far accedere il letturista nel locale o luogo dove il contatore stesso è collocato.
Se il cliente è assente, il distributore lascia un avviso in cui informa di essere passato senza successo e invita il cliente a contattare il suo venditore di gas per comunicare l'autolettura.
Il distributore è anche tenuto a raccogliere l'autolettura che il cliente assente ha eventualmente lasciato sulla porta di casa (cosiddetto "post-it").
Se il distributore non è riuscito a rilevare la lettura e non ha trovato o ricevuto nemmeno l'autolettura del cliente, farà una stima utilizzando tutte le letture o autoletture precedenti che ha a disposizione e il profilo di prelievo standard (ossia la curva di andamento dei consumi in base alle stagioni e alla tipologia di cliente).

La lettura effettiva, l'autolettura raccolta dal distributore o la stima calcolata dal distributore viene inviata al venditore, che la utilizzerà per la fatturazione in base a quanto previsto dalla regolazione (se il cliente è nel servizio di tutela) o dal contratto (se il cliente è nel mercato libero).

Il subentro è il processo che permette di sostituire l'intestatario di un contratto di fornitura senza interruzione del servizio.

Per fare un subentro, la richiesta è equiparata a una richiesta di attivazione e va presentata, secondo le modalità previste, alla società di vendita che entro 2 giorni lavorativi la trasmette al distributore.

Per effettuare un subentro, segui questi passaggi:

  1. Raccogli i dati: Procurati i dati del vecchio e del nuovo intestatario, incluso il codice cliente e il numero di fornitura.
  2. Contatta il fornitore: Rivolgiti al fornitore del servizio (gas, luce, acqua) tramite il loro servizio clienti o il sito web ufficiale. Se sei un nuovo cliente AGN ENERGIA, contattaci al numero verde 800.80.81.80
  3. Compila il modulo: Compila il modulo di richiesta subentro fornendo tutte le informazioni richieste.
  4. Allega i documenti: Invia una copia del documento d'identità e il certificato di residenza, se richiesto.
  5. Firma il contratto: Firma il nuovo contratto di fornitura a nome del nuovo intestatario.

Il subentro è solitamente completato entro pochi giorni lavorativi, garantendo continuità nel servizio senza bisogno di disdetta e riattivazione.

Se l'impianto del cliente è stato nel frattempo modificato (ha subito operazioni di ampliamento o manutenzione straordinaria) o trasformato (in precedenza alimentato con altro tipo di gas), al cliente finale verrà richiesta, dalla società di vendita, la documentazione che serve al distributore per verificarne i requisiti di sicurezza.

Il termine subentro si riferisce al processo di sostituzione di una parte contrattuale con un'altra, mantenendo inalterati i termini e le condizioni originarie del contratto.

Il subentro, a differenza della voltura, è l'attivazione della fornitura da parte di un nuovo cliente in seguito alla cessazione del contratto da parte del precedente cliente, che ha richiesto anche la disattivazione del contatore.

È una specifica procedura amministrativa frequente nei contratti di fornitura di servizi, come gas, luce e acqua.
Che cosa si intende quindi con subentro? Ad esempio, nel caso di un trasferimento di proprietà di un immobile, il nuovo proprietario può effettuare il subentro per continuare a usufruire dei servizi senza interruzioni, ovvero diventa . 

Il subentro permette di evitare la chiusura e la successiva riattivazione delle utenze, semplificando il passaggio. 

È un'operazione semplice, ma richiede la presentazione di specifici documenti e il rispetto di alcune procedure. Ti serve sapere qual è la documentazione necessaria per il subentro? Scopri qui tutti i dettagli 

Qualora vi fossero morosità pregresse sul punto di fornitura (POD/PDR), AGN ENERGIA, a tutela del proprio credito, potrà effettuare ulteriori verifiche, anche consultando database propri o pubblici, al fine di rilevare eventuali relazioni tra cliente richiedente e precedenti intestatari e per approfondire i vari avvicendamenti sul punto di fornitura; a seguito di queste verifiche, AGN ENERGIA, potrà anche decidere di non accogliere la richiesta di fornitura, dandotene apposita comunicazione.
Non ti sarà in alcun caso richiesto il pagamento della morosità pregressa riferita a precedenti intestatari.

Il venditore, entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta completa di tutti i dati e le informazioni necessarie, deve comunicare al cliente finale richiedente l'accettazione della voltura (nel rispetto dei termini di preavviso per l'esercizio del diritto di ripensamento e della facoltà di recesso) ed effettuare tutte le altre comunicazioni perché l'attivazione contrattuale possa essere registrata, ivi inclusa la data a decorrere dalla quale si richiede che la voltura abbia effetto. Se tutto è regolare, per la registrazione della voltura occorrono almeno 2 giorni lavorativi dalla comunicazione del venditore. Quindi il tempo tecnico minimo è pari a 4 giorni lavorativi dalla richiesta del cliente.

La richiesta di voltura va presentata al venditore che sta erogando il servizio, secondo le modalità previste dal venditore stesso. In base alla legge, il cliente che richiede la voltura deve dimostrare, anche tramite autocertificazione, di avere "titolo che attesti la proprietà, il regolare possesso o la regolare detenzione dell'unità immobiliare".
In caso di accettazione della richiesta di voltura, il venditore è tenuto a comunicare al cliente richiedente l'accettazione della stessa entro 2 giorni lavorativi.

E' la variazione della titolarità di una fornitura da un cliente ad un altro con il medesimo venditore con il quale è possibile negoziare anche nuove condizioni contrattuali, senza interruzione dell'erogazione di energia elettrica e di gas.

Qualora vi fossero morosità pregresse sul punto di fornitura (POD/PDR), AGN ENERGIA, a tutela del proprio credito, potrà effettuare ulteriori verifiche, anche consultando database propri o pubblici, al fine di rilevare eventuali relazioni tra cliente richiedente e precedenti intestatari e per approfondire i vari avvicendamenti sul punto di fornitura; a seguito di queste verifiche, AGN ENERGIA, potrà anche decidere di non accogliere la richiesta di fornitura, dandotene apposita comunicazione.
Non ti sarà in alcun caso richiesto il pagamento della morosità pregressa riferita a precedenti intestatari.

Il pagamento delle eventuali bollette riferite al precedente intestatario della fornitura saranno addebitate al nuovo cliente esclusivamente nei seguenti casi:

Voltura richiesta da erede nel caso di decesso del precedente intestatario;
Voltura richiesta nei casi di separazione dal precedente intestatario;
Voltura richiesta nei casi di trasformazione/fusione/incorporazione societaria

I dati indispensabili per la richiesta di allacciamento sono almeno: ubicazione del (o dei) punto di riconsegna del gas; dati identificativi del cliente finale  (nome e cognome, codice fiscale ecc.); potenzialità totale prevista degli apparecchi da installare (è importante per la scelta del tipo di contatore); categoria d'uso del gas; per punti di riconsegna con prelievi annui superiori a 200.000 metri cubi standard, impegno giornaliero, espresso in metri cubi standard/giorno, e prelievo annuo previsto.

È l'operazione che consente di collegare l'impianto del cliente finale alla rete locale di distribuzione. L'attività può essere eseguita con lavori semplici o lavori complessi a seconda delle specifiche attività da realizzarsi a cura del distributore.
Si parla di "attivazione" quando, invece, l'allacciamento è già completato e occorre solo far arrivare il gas all'impianto del cliente finale, eventualmente posando per la prima volta il contatore o riposizionandolo ove in precedenza rimosso.

Per il passaggio effettivo alla nuova fornitura occorrono da uno a due mesi: la nuova fornitura comincia nel momento in cui il nuovo venditore ha compiuto tutti gli atti necessari per gestire gli aspetti tecnici e commerciali del passaggio. La data prevista per il passaggio effettivo deve essere comunicata dal nuovo venditore al momento della firma del contratto.

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