L’Ecobonus previsto dal Decreto Rilancio include una serie di detrazioni fiscali per i contribuenti che effettuano interventi di riqualificazione energetica su immobili di loro proprietà.
La Legge di Bilancio 2021 ha disposto la proroga dell’Ecobonus, del Superbonus e di tutte le condizioni già previste per il 2020, come la suddivisione delle aliquote ed i limiti di spesa.
Le agevolazioni riguardano opere di efficientamento sostenute tra il 1° luglio 2020 ed il 30 giugno 2022 e mirano ad ottimizzare il rapporto tra immissione di energia, produzione e consumo, promuovendo soluzioni legate al risparmio in bolletta ed alla riduzione di gas nocivi per l’ambiente.
Aliquote: tassi ed interventi
L’aliquota più vantaggiosa, al 110%, è legata al Superbonus ed è destinata ad interventi quali l’installazione del cappotto termico, la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con sistemi centralizzati per il riscaldamento ed altre opere “trainanti”.
Per usufruire delle agevolazioni è necessario che i lavori portino ad un miglioramento di almeno due classi dell’attestato di certificazione energetica.
Anche per la realizzazione di opere secondarie sono previsti incentivi e bonus.
In questo caso, le aliquote prevedono:
- Detrazione al 65% per il montaggio di caldaie a condensazione di efficienza (almeno pari alla classe A), di impianti di termoregolazione evoluti, oppure di pannelli solari termici per la produzione di acqua calda;
- Riduzione del 50% per altre spese, come la sostituzione degli infissi o l’acquisizione di stufe a biomasse.
Spese: tempi di riaccredito ed importi massimi
Per il Superbonus, il Decreto prevede il rientro delle spese sostenute nell’arco di cinque anni, mentre per le opere minori il termine di restituzione è fissato a dieci anni.
L’importo massimo detraibile varia a seconda degli interventi effettuati: la sostituzione di impianti termici, ad esempio, prevede un tetto massimo di 30 mila euro. Per gli investimenti di involucro e impianti solari, invece, il totale ammonta a 60 mila.